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Il principio di non discriminazione in funzione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e attuato dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ciò non si pone in contrasto con la disciplina di uno stato membro europeo (nel caso di specie Danimarca), il quale prevede che un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contribuiti pensionistici progressivi in funzione dell’età. In tal caso non si ravvisa nessuna disparità di trattamento in ragione dell’età, in quanto ciò è appropriata e necessaria a conseguire un obiettivo legittimo, ossia il diritto di pensione.