Sentenza Cassazione civile del 10.09.2013 n. 20758

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Data: 04/10/2013
Tipologia: Approfondimento


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In tema di indennità di disoccupazione ed ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D. Lgs. 146/1997 - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 del D.L. 318/1996, convertito in L. 402/1996, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti.



SKU FT-19778 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi