Ordinanza Tribunale Varese del 04.09.2013

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Data: 27/09/2013
Tipologia: Normativa


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In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il datore di lavoro non abbia provveduto al c.d. repechage (utilizzare il prestatore di lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili), a norma del comma 5, dell’art. 18 della L. 300/1970, modificato dalla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, il rapporto di lavoro è risolto ed il lavoratore ha diritto solo al risarcimento del danno (peraltro, nel caso di specie, con quantificazione dell’indennità sui livelli minimi).



SKU FT-19682 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi