Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il datore di lavoro non abbia provveduto al c.d. repechage (utilizzare il prestatore di lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili), a norma del comma 5, dell’art. 18 della L. 300/1970, modificato dalla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, il rapporto di lavoro è risolto ed il lavoratore ha diritto solo al risarcimento del danno (peraltro, nel caso di specie, con quantificazione dell’indennità sui livelli minimi).