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L'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto. L'equilibrio che le parti sociali possono trovare può tradursi in una clausola di fungibilità compatibile con l’art. 2103 c.c., che tenga conto delle esigenze aziendali in una necessaria prospettiva di temporaneità.