Sentenza Cassazione civile del 28.08.2013 n. 19810

Sentenza Cassazione civile del 28.08.2013 n. 19810

Sentenza Cassazione civile n. 19810 del 28.08.2013

Leggi dettagli prodotto

Il prodotto è in formato pdf

Gratuito
Data: 20/09/2013
Tipologia: Normativa


Dettagli prodotto

Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall’art. 416, comma 3, c.p.c., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, comma 5, c.p.c.) Ne consegue che, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi, dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte - a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie - comporti l'accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione e dovendosi escludere che l'ordine di esibizione, possa supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.



SKU FT-19601 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi