Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava precedentemente servizio, ove non si ricolleghi all'esercizio, atipico, della potestà disciplinare del datore di lavoro ma a ragioni tecniche ed organizzative, prescinde dalla colpa del dipendente e dall'osservanza delle garanzie proprie del procedimento disciplinare. Ne consegue che la legittimità del provvedimento datoriale va valutata alla luce dei limiti posti dall’art. 2103 c.c. e, dunque, della necessaria corrispondenza tra la misura e le finalità tipiche dell'impresa.