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Ai fini della valutazione dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà, quel che rileva non è solo l'attività concreta e la sua lesività nel momento in cui viene riscontrata, ma pure la sua natura sintomatica di un atteggiamento mentale del dipendente che può far presagire anche nel prosieguo dell'attività un atteggiamento contrastante con la leale collaborazione . Questa la conclusione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19096 del 9 Agosto 2013.