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Il lavoratore svolge mansioni superiori nel momento in cui “di fatto” svolge mansioni corrispondenti ad un livello d’inquadramento più elevato rispetto a quello al quale appartiene, ma ciò si realizza soltanto quando alla mansione diversa a cui il lavoratore è temporaneamente assegnato, corrisponda anche una categoria superiore in termini di inquadramento e trattamento economico. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lavoro con sentenza n. 18418 del 1 Agosto 2013.