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Nel sistema di cui al D.P.R. 115/2002 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità - prevista dall'art. 1 delle medesime tabelle - di commisurare l'onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della L. 319/1980.