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Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della L. 56/1987, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre alle fattispecie tassativamente previste dall'art. 1 della L. 230/1962 e successive modifiche nonché dall'art. 8bis D.L. 17/1983, convertito, con modificazioni, nella L. 79/1983 - nuove ipotesi di apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche - alla stregua delle esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", consentendo (vuoi in funzione di promozione dell'occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.