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Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere, con il solo obbligo del preavviso e, per quanto riguarda il preponente, con facoltà di sostituire, anche senza il consenso dell'agente, al preavviso dovuto una corrispondente indennità. Questo il contenuto della sentenza n. 18445 della Corte di Cassazione sezione lavoro del 7 Agosto 2013.