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In relazione alla previsione dell’art. 2103 c.c., secondo la quale l'assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva se protratta oltre un certo periodo di tempo, la espressione mansioni superiori deve intendersi in collegamento con l'altra categoria superiore utilizzata dalla prima parte della medesima norma, con la conseguenza che la così detta promozione automatica, lungi dal riguardare le mansioni per se stesse considerate, si realizza solo quando alla mansione diversa, cui il lavoratore è temporaneamente assegnato, corrisponda anche una categoria superiore in termini di inquadramento e di trattamento economico.