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Nella base imponibile, sulla quale calcolare l'entità del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, da versare, ex art. 9bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (introdotto dalla legge di conversione con modifiche, 1° giugno 1991 n. 166), a titolo di finanziamento dei fondi di previdenza integrativi costituiti al fine di erogare prestazioni previdenziali o assistenziali in favore del lavoratore e dei suoi familiari, devono essere incluse anche le quote di accantonamenti riferibili al personale già in quiescenza, essendo unica la causa del versamento, il che non consente di distinguere se il beneficiario della prestazione sia un lavoratore ancora in servizio o pensionato