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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 22 luglio 2013, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in merito alla corretta composizione delle commissioni di certificazione costituite presso le Università ai sensi degli artt.75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, l’istante chiede se sia o meno possibile, per un professore con contratto a tempo definito, assumere le funzioni di presidente della commissioni in sostituzione del presidente titolare dell’incarico qualora lo stesso sia impossibilitato o non più disponibile a ricoprire tale ruolo. Si ritiene possibile, esclusivamente nelle ipotesi di impossibilità o indisponibilità del docente a tempo pieno sopravvenuta alla nomina dello stesso in qualità di presidente della commissione, che un professore a tempo definito di diritto del lavoro assuma temporaneamente le funzioni di presidente, al fine di garantire il corretto funzionamento della commissione stessa, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente l’avvenuta nomina ed ogni successiva modificazione all’ufficio competente alla tenuta dell’albo delle commissioni di certificazione.