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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 25 luglio 2013, n. 33 ha precisato, ad integrazione della circolare n. 24/2013, che gli accordi intervenuti nell’ambito delle procedure di mobilità ex art. 4, 5, 16 e 24 della legge n. 223/1991, sono validi ai fini del prepensionamento previsto dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, pur se alcuni lavoratori non presentano i requisiti per accesso alla previsione normativa. Ciò è possibile sia se le parti lo hanno già previsto in sede di redazione dell’accordo, che con la convalida successiva.