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In tema di licenziamenti collettivi, il contenuto delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 4 della L. 223/1991, deve fare riferimento alle condizioni in cui versa l'impresa datoriale, da valutarsi al momento in cui questa decide di instaurare la suddetta procedura, e non invece a pregresse situazioni o a processi di riorganizzazione produttiva risalenti nel tempo. Solo il riferimento alla situazione "attuale" consente, alla stregua dei commi 5 e 9 dell'art. 4 cit., un documentato esame congiunto delle parti sociali, da un lato, onde valutare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale dell'impresa e le possibilità di diversa utilizzazione del personale stesso, e dei dipendenti, dall'altro, in ordine ai criteri di scelta, legali e convenzionali, dei lavoratori da collocare in mobilità, in conformità dei canoni di razionalità e di coerenza.