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Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis c.c., per i compensi dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale,a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si fosse instaurato tra il singolo professionista ed il cliente. Questa la decisione della Corte di Cassazione sez. 1 con la sentenza n. 17207 dell'11 Luglio 2013.