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Il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), trova applicazione anche con riferimento ai c.d. controlli difensivi soltanto quando questi siano unicamente diretti a verificare l'esatto adempimento, da parte del lavoratore, delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; al contrario, il medesimo divieto non trova applicazione in tutte quelle ipotesi in cui i controlli siano posti in essere da parte del datore di lavoro al fine di accertare eventuali condotte del lavoratore lesive di beni e/o diritti esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il patrimonio e l'immagine aziendale, la cui tutela è svincolata dai limiti e dalle garanzie procedurali di cui al citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori.