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Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e destinatario degli accantonamenti - non si computano né nell'indennità di anzianità né nel trattamento di fine rapporto, non avendo tali somme carattere e funzione retributiva ma previdenziale. Questo il principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 16593 della Corte di Cassazione - VI sezione lavoro - del 3 Luglio 2013