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La motivazione del licenziamento è funzionale alla tutela del principio di immodificabilità della contestazione dei motivi del recesso, nel senso che delimita la materia del contendere, precludendo al datore di lavoro di introdurre in giudizio fatti nuovi o elementi diversi, ma può essere specificata ulteriormente anche entro 15 giorni dalla data di licenziamento. Questa la motivazione del rigetto della Corte di Cassazione nella sentenza n. 16987 del 9 Luglio 2013