Sentenza Cassazione civile del 5 luglio n. 16831

Sentenza Cassazione civile del 5 luglio n. 16831

Sentenza Cassazione civile n. 16831 del 5 luglio

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Data: 19/07/2013
Tipologia: Normativa


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Nel licenziamento per motivi disciplinari, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti (nella specie, l'essersi allontanato quotidianamente dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione) - l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare nella loro materialità i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., di comprendere l'accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa.



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