Sentenza Cassazione civile del 2 luglio n. 16507

Sentenza Cassazione civile del 2 luglio n. 16507

Sentenza Cassazione civile n. 16507 del 2 luglio

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Data: 19/07/2013
Tipologia: Normativa


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L'assenza del lavoratore ingiustificata e protratta oltre un certo termine può essere assunta, in sede di contrattazione collettiva o individuale del rapporto di lavoro privato, quale causa di scioglimento del rapporto di lavoro, soltanto considerandola quale sanzione disciplinare, necessariamente preceduta dalle garanzie procedimentali previste nei primi tre commi dell'articolo 7 della L. 300/1970; ne consegue che non è sufficiente la constatazione dell'assenza dal posto di lavoro e della mancanza di giustificazione per ravvisare lo scioglimento automatico del rapporto.



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