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In data 8 luglio 2013, tra le AA.DD. ASSTRA ed ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL, premesso che le Parti intendono potenziare ed estendere gli strumenti di tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che interessano le aziende, si ricorda che l'art. 3, commi 4 e 32 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, aventi la finalità di assicurare ai lavoratori tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché di integrare il sistema degli ammortizzatori sociali. Infatti, è costituito il "Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Aziende di trasporto pubblico" (indicato, d'ora in poi, come il Fondo) cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.