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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare del 12 luglio 2013, n. 12693 fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center. In particolare, il Ministero evidenzia che l'articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 non trova applicazione, anche con riferimento alla sussistenza di uno specifico progetto, nelle ipotesi di "attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda. La semplificazione, introdotta dal legislatore nell'ambito dei call-center, consente l'impiego di personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di "attività di servizi", tra cui risultano annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale "vendita" di prodotti o di servizi.