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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 12 luglio 2013, n. 12695 ha risposto ad un quesito della DTL di Modena in merito alla irrogazione della c.d. "maxi sanzione" per lavoro "nero" nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato. La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, in presenza della comunicazione preventiva all'Inps/Inail, non potrà dare luogo all'irrogazione della "maxi sanzione. In detti casi, comunque, il Ministero chiarisce che è necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo.