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Ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo-oggettivo può essere determinato o dall'insorgenza di specifiche esigenze aziendali che impongono la soppressione del posto di. lavoro (c.d. esigenze obiettive di impresa) oppure da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purché non costituiscano una forma di inadempimento. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 16979 dell'8 Luglio 2013.