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In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la concessione del periodo di preavviso non costituisce un effetto direttamente derivante dalla legge, occorrendo invece che esso sia espressamente indicato nell'atto di recesso, cosicché, in mancanza della sua espressa previsione ed indicazione in tale atto, la prosecuzione di fatto della prestazione lavorativa in data successiva al licenziamento può costituire valido elemento dal quale ricavare la sopravvenuta revoca tacita del recesso.