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La responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., è applicabile al processo tributario prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza di detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite con l'ordinanza n. 13899 del 6 Giugno 2013.