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In tema di iscrizione tardiva alla Cassa previdenza forense, prevista dall'art. 15 della L. 141/1992, qualora il professionista cessi dall'iscrizione senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, il diritto alla restituzione dei contributi arretrati previsto dall'art. 21 della L. 576/1980 si estende agli interessi legali corrisposti che, avendo - ai sensi dell'art. 15 della L. 141/1992 - la funzione di attualizzare il credito previdenziale relativo ai contributi non versati, non hanno natura moratoria, mentre non sono rimborsabili gli interessi e le sanzioni stabiliti dall’art. 18, comma 4, della L. 576/1980 per il ritardato pagamento anche delle somme dovute a titolo di sanatoria dall'art. 15 della L. 141/1992.