Lettera Circolare Ministero del Lavoro del 25.06.2013 n. 11533

Lettera Circolare Ministero del Lavoro del 25.06.2013 n. 11533

Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 3-5 giugno 2013 in materia di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004.

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Data: 05/07/2013
Tipologia: Normativa


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 11533 del 25 giugno 2013, ha chiarito la problematica che si era venuta a creare a causa della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 3-5 giugno 2013 in materia di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004. In particolare, il Giudice delle leggi ha accolto l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Giudice rimettente in ordine alla ingiustificata disparità di trattamento venutasi a determinare in seguito alla previsione, per il ricorso di cui all'art. 16 del decreto citato, degli effetti interruttivi del termine per proporre il ricorso giurisdizionale ex art. 22 L. n. 689/1981, rispetto alla previsione di effetti meramente sospensivi per coloro che propongono l'analogo ricorso di cui all'art. 17 della norma in parola. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del decreto citato ""nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981". in quanto configgente con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento e per manifesta irragionevolezza della disciplina della norma censurata, e con l'art. 113, comma 2, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della P.A. In considerazione, pertanto, di quanto statuito dalla Consulta si invitano gli Uffici in indirizzo a voler tener conto del principio di diritto sancito dalla Corte, in ordine all'equiparazione degli effetti legati alla proposizione dei ricorsi amministrativi di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, comportanti in entrambi i casi l'interruzione del termine utile a proporre il ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981. Pertanto, oltre alla logica conseguenza relativa all'impossibilità di proporre in futuro alcuna eccezione di tardività discendente dall'applicazione della norma dichiarata incostituzionale, si rappresenta la necessità di abbandonare qualsiasi difesa basata sul precedente regime di calcolo dei termini per proporre il ricorso in sede giudiziaria.



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