Sentenza Corte Cassazione del 05.06.2013 n. 125

Sentenza Corte Cassazione del 05.06.2013 n. 125

Sentenza Corte Cassazione n. 125 del 05.06.2013

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Data: 21/06/2013
Tipologia: Approfondimento


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La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36, 53, 101, 104 della Costituzione nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Ciò è giustificato dal fatto che la norma in esame è già stata dichiarata incostituzionale nella sentenza della Corte Cost., n. 223 del 2012.



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