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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a) del comma 1, della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, il quale art. 1 succitato preveda che i consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva; inoltre, i successivi artt. 2 e 3 inseriscono il riferimento a tale previsione normativa, rispettivamente, nell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e nell'art. 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), stabilendo conseguentemente la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione dell'indennità inerente alla carica.