La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 14 giugno 2013, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - CSMB, in merito a quale sia la disciplina applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali. In particolare, l’istante chiede precisazioni in merito a due specifiche fattispecie di tirocini: quelli da svolgersi in territorio straniero, nonché quelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano, quali, ad esempio, i tirocini attivati presso le ambasciate. Per tali fattispecie occorre dunque far riferimento ad un diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che, per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero. Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna. In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, della L. 196/1997 e D.M. 142/1998), così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. 7 del 2010 in materia di tirocini "atipici". Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata.