L’introduzione, nel nostro ordinamento tributario, dell’interpello ha portato l’Italia ad adeguarsi agli altri paesi dell’Unione Europea dove tale istituto già funzionava da tempo.
L’espressione “interpello” è usata per indicare l’istituto con il quale il contribuente può richiedere all’Amministrazione finanziaria un parere circa la corretta interpretazione di una norma tributaria.
La caratteristica più interessante dell’interpello, tuttavia, non è tanto quella di poter porre un quesito all’Amministrazione finanziaria, quanto il fatto che il parere espresso dalla stessa è vincolante per il fisco nel rapporto con il contribuente.
Nella guida sono illustrati i vari istituti che prendono il nome di interpello: chi può presentare l’istanza, in quali casi, come va presentata e a chi, quali effetti produce.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Interpello statutario o ordinario;
3. Interpello antielusivo;
4. Interpello per i non residenti;
5. Consulenza richiesta da associazioni sindacali e di categoria;
6. Interpello di disapplicazione;
7. Interpello per l’opzione per il consolidato mondiale;
8. Ruling internazionale;
9. Interpello da parte di imprese di più rilevante dimensione;
10. Interpello sulle società estere controllate (CFC).
NORMATIVA:
1. L.212 del 27/07/2000
2. L.413 del 30/12/1991
3. DPR 600 del 29/09/1973
4. DL 269 del 30/09/2003
5. DL 185 del 29/11/2008
6. CM 99/E del 18/05/2000
7. TUIR N.917/1986 ART.127-BIS