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La Corte di Cassazione sottolinea che nella contestazione di fatture inesistenti, in caso di regolarità contabile è l’Erario che deve provare la frode nell'attività dell'azienda fornitrice e la connivenza tra fornitore e cliente finalizzata all'evasione fiscale. Questo può essere sostenuto comunque anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Questo il contenuto dell'ordinanza n. 7900 del Corte di Cassazione VI sezione tributaria, del 28 Marzo 2013.