Documento n. 7 contenuto nel Pacchetto completo "Fare la fusione: aspetti procedurali"
Ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, quando il progetto di fusione viene sottoposto ai soci per la relativa decisione, deve essere accompagnato da una relazione redatta da uno o più esperti la cui principale finalità è quella di esprimere un giudizio sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote indicato dagli amministratori nel progetto di fusione medesimo.
La predisposizione della relazione degli esperti costituisce un adempimento sempre obbligatorio, anche se possono essere ammesse alcune deroghe....
Indice degli argomenti trattati:
1 - PREMESSA
2 - POSSIBILIT� DI OMETTERE LA RELAZIONE
2.1 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIET� INTERAMENTE POSSEDUTA
2.2 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIET� POSSEDUTA ALMENO AL 90%
2.3 - FUSIONE CUI NON PARTECIPANO SOCIET� AZIONARIE
2.4 - CONSENSO UNANIME DEI SOCI DI TUTTE LE SOCIET� PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
2.5 - ASSENZA DI VARIAZIONI NEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI
2.5.1 - Fusione di società interamente possedute da un unico soggetto
2.5.2 - Fusione di società possedute da medesimi soggetti con medesime partecipazioni
2.5.3 - Fusione di società interamente possedute da un unico soggetto in via indiretta
2.5.4 - Fusione inversa in società controllata interamente posseduta dalla controllante
2.6 - FUSIONI A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO
3 - TITOLARIT� DEL POTERE DI NOMINA
3.1 - BREVI SPUNTI DI RIFLESSIONE
3 - CONTENUTO E OBIETTIVI DELLA RELAZIONE
4.1 - GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA
4.2 - GIUDIZIO DI CONGRUIT�
5 - TABELLA RIEPILOGATIVA