La somministrazione di lavoro è costituita da due negozi giuridici collegati tra di loro nel perseguimento di uno scopo comune: da una parte, un soggetto (c.d. fornitore) munito delle autorizzazioni di legge, fornisce, a tempo indeterminato o a tempo determinato, manodopera ad un altro, detto utilizzatore; dall'altra parte, il fornitore stipula con i lavoratori da somministrare un contratto di assunzione sulla base del quale i secondi sono inquadrati e retribuiti dal primo, ma inviati in missione presso l'utilizzatore della prestazione che eserciterà il potere direttivo e trasmetterà al fornitore le segnalazioni utili all'esercizio del potere disciplinare.
Si realizza, cioè, un rapporto giuridico trilaterale in cui, rispetto all'archetipo tradizionale del contratto di lavoro, vi è una scissione tra la gestione economico-normativa del rapporto (facente capo all'agenzia di lavoro temporaneo) e quella tecnico-produttiva della stesso (facente capo all'utilizzatore).
Pur nell'unitarietà del complessivo scopo negoziale (consistente nel soddisfare talune esigenze produttive dell'utilizzatore facendole incontrare con l'offerta di energie lavorative dei prestatori di lavoro), occorre rilevare che la spiccata autonomia delle singole relazioni che si instaurano tra i soggetti coinvolti nella somministrazione è uno degli elementi più qualificanti dell'istituto in questione.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere prorogato.