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La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), il quale stabilisce che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, spetta il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, e ciò deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Potenza.