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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 17 del 30 maggio 2013, ha risposto ad un quesito della FILT – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), in merito alla corretta interpretazione delle norme concernenti il versamento contributivo per CIGS ex art. 9 della L. 407/1990 da parte di società cooperative portuali, ex art. 21, comma 1 lett. b), della L. 84/1994, per i lavoratori che prestano lavoro temporaneo nei porti, a seguito delle novità introdotte con l’art. 3 della L. 92/2012. In particolare, l’istante chiede quale sia la normativa applicabile per il periodo antecedente alla entrata in vigore del D.L. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) che ha introdotto una specifica indennità in favore dei lavoratori temporanei delle predette società cooperative. Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene dunque che per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. 185/2008, nei confronti delle predette cooperative portuali aventi come organico esclusivamente lavoratori temporanei, destinatari dell’indennità di mancato avviamento, non è dovuto il versamento contributivo di cui all’art. 9 della l. 407/1990.