Sentenza Cassazione sez. Lavoro del 23.05.2013 n. 12810

Sentenza Cassazione sez. Lavoro del 23.05.2013 n. 12810

Sentenza Cassazione sez. Lavoro n. 12810 del 23.05.2013

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Data: 31/05/2013
Tipologia: Approfondimento


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In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.



SKU FT-18663 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi