Sentenza Cassazione sez. Lavoro del 22.05.2013 n. 12583

Sentenza Cassazione sez. Lavoro del 22.05.2013 n. 12583

Sentenza Cassazione sez. Lavoro n. 12583 del 22.05.2013

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Data: 31/05/2013
Tipologia: Approfondimento


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All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all’art. 617 c.p.c. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento.



SKU FT-18660 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi