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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2110 c.c. e 3 del D.LGS.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, in quanto la questione sollevata dal rimettente è quella di far colmare il vuoto normativo conseguente all'«assenza di specifiche previsioni legislative in materia di trattamenti emodialitici».