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In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della L. 56/1987 ha esteso l'ambito dei contratti a termine "autorizzati", consentendo anche alla contrattazione collettiva (nazionale o locale, con esclusione di quella aziendale) di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato. Ne consegue che l'applicazione di questa disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione (del rapporto di lavoro a termine) in rapporto a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.