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La Corte di Cassazione precisa che l’IVA relativa all’emissione di fatture per operazioni inesistenti è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente a quello riportato in fattura, senza considerare rilevante la ricostruzione della contabilità e di eventuali crediti di imposta o compensazioni. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione Terza Sezione penale n. 11838 del 13 Marzo 2013.