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Poiché il controllo giudiziario sulle ragioni che consentono la somministrazione è limitato per legge all'accertamento dell'esistenza delle ragioni che la norma pone a base del ricorso ad una tale tipologia di contratto, non potendosi estendere, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 276/2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, rimane ferma la necessità che la società convenuta in giudizio dia la dimostrazione della effettiva esistenza dell'esigenza alla quale si ricollega la singola assunzione del lavoratore. In caso contrario si sostanzia l a violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore . Questa la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione civile , sezione lavoro, nella sentenza n. 14144 del 13 Maggio 2013.