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La CGCE ritiene che uno stato membro non può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale.