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L’impresa edile deve comunicare all’Inps l’avvenuta iscrizione alla Cassa Edile. Le prestazioni della Cassa edile sono stabilite dai contratti collettivi ed accordi nazionali stipulati fra le Organizzazioni dei datori di lavoro (Ance) e dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), invece, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali, dagli accordi locali. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse edili per l’automatica ed integrale applicazione. L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni succitate e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.