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Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011 è stato pubblicato il testo del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tra le disposizioni che riguardano l’INPS particolare interesse assume l’articolo 38 che, in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale, prevede, tra l’altro, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP) con l’introduzione dell’art. 445 bis del codice di procedura civile. Dall’applicazione della novella normativa scaturiscono per l’Istituto innovazioni importanti dell’iter procedurale relativo al contenzioso in materia di invalidità, sia civile sia pensionabile. Infatti, il nuovo art. 445 bis c.p.c. sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
Ne consegue che l’espletamento del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità. La nuova disciplina è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.