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In caso di "frodi carosello", l'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria: vanno infatti palesati tutti gli elementi che evidenziano la frode con la partecipazione e la consapevolezza del contribuente. Invece, in caso di fatture oggettivamente inesistenti è il contribuente che deve provare la sua buona fede. Questa in costanza di orientamento la decisione della corte di cassazione, VI sezione tributaria n. 6229 del 13 Marzo 2013.