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L’art. 1 del D. Lgs. 368/2001, all’inusuale comma 01, introdotto dall’art. 1, comma 39, della L. 247/2007 e sostituito dall’art. 1, comma 9, lett. a), della L. 92/2012, vuole ripristinare espressamente il principio per cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, limitando così la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro solamente nei casi indicati dal comma 1, dell’art. 1 del D. Lgs. 368/2001, il quale richiede espressamente la forma scritta per la specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive giustificanti l'apposizione del termine stesso. Ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 1 della L. 230/1962 - là dove veniva richiesta la semplice apposizione del termine, in forma scritta.